Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva (articolo così modificato dall'art. 20 del d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.