Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati; (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016) b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)